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Economia

Dall’Agenzia delle Entrate novità sui servizi online...

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Dall’Agenzia delle Entrate novità sui servizi online per la precompilata IVA 2024

Dall'Agenzia delle Entrate novità sui servizi online per la precompilata IVA 2024

Continua anche nel 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA: i 2,4 milioni di imprese e professionisti interessati potranno contare su un panorama di servizi online più ricco

Sulla base dei dati acquisiti con le fatture elettroniche, con i corrispettivi telematici e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate elabora la precompilata IVA.

Nel futuro del Fisco si va sempre di più verso l’utilizzo e l’elaborazione delle informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per arrivare a procedure pronte all’uso.

In questa direzione si inserisce la sperimentazione che riguarda i documenti IVA e che, via via, è stata estesa a una platea sempre più ampia di soggetti. Partita nel 2021, continuerà anche nel 2024. E, allo stesso tempo, le imprese e i professionisti interessati, così come gli intermediari, potranno contare su un panorama più ricco di servizi online.

Precompilata IVA 2024: novità dall’Agenzia delle Entrate

Gli aggiornamenti sul percorso della precompilata IVA arrivano dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 11806 del 19 gennaio.

La decisione di prolungare anche al 2024 il periodo di sperimentazione nasce dall’esigenza di “consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA”.

Le bozze dei registri IVA mensili, delle LIPE (comunicazioni delle liquidazioni periodiche), della dichiarazione annuale e anche i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale risultano accessibili online agli operatori, soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, con liquidazione trimestrale o, tra gli altri, a coloro che applicano uno specifico metodo per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o gli agriturismi.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, sulla quale si baseranno le elaborazioni dell’Agenzia delle Entrate, prende forma un nuovo servizio online legato alla precompilata che permette a imprese e professionisti interessati di scaricare in forma massiva i seguenti documenti:

● bozze dei registri IVA mensili;

● prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

● bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

● bozza della dichiarazione IVA annuale.

Per la precompilata IVA crescono i servizi online dell’Agenzia delle Entrate

Da un lato, quindi, si consolidano e si arricchiscono i dati da inserire nella precompilata IVA, dall’altro crescono i servizi online a disposizione.

Il nuovo strumento web, già disponibile per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi relativi all’imposta di bollo, è accessibile anche da parte degli intermediari a cui si affidano gli operatori IVA interessati.

I dati che si ottengono in via automatica potranno essere importati nei sistemi gestionali o anche utilizzati per un confronto con le informazioni a disposizione di imprese, professionisti e intermediari.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 19 gennaio, infatti, la nuova funzionalità viene introdotta anche per recepire “le richieste provenienti dalle associazioni di categoria in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali”.

Sempre in tema di novità va, inoltre, ricordato che anche le specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche utilizzabili a partire dal 1° febbraio 2024 avranno un impatto sui documenti IVA precompilati: i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, infatti, potranno inserire una serie informazioni utili all’Agenzia delle Entrate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare negli stessi documenti.

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Economia

Saldi, dai cambi allo sconto sul prezzo iniziale: i diritti...

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Ecco che cosa si può chiedere e cosa no

Acquisti con i saldi (Fotogramma)

Saldi, ecco quali sono i diritti del cliente ma anche dell'esercente. A stilare una lista è Federazione Moda Italia e Confcommercio.

Cambi

la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio;

Prova dei prodotti

Non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;

Carta di credito

Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;

Prodotti in vendita

i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

Prezzo

C'è l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alle generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l'acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l'obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo. Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante.

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Economia

Saldi, in vendita merce di fine stagione: cosa c’è da...

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I saldi, o vendite di fine stagione, rientrano nelle cosiddette vendite straordinarie. Ma cosa si intende con questa definizione?

Saldi estivi - (Fotogramma)

I saldi sono vendite di fine stagione e riguardano tutti i prodotti che, come recita l’articolo 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento. Nei saldi, precisa Confcommercio, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio.

Perché si chiamano saldi?

Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine 'saldi' indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un 'saldo' positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell'invenduto.

I saldi, o vendite di fine stagione, rientrano nelle cosiddette vendite straordinarie. Ma cosa si intende con questa definizione? Nella 'Riforma della disciplina relativa al settore commercio' (Art. 15 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) viene data la definizione di vendite straordinarie nel modo seguente: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. I saldi, dunque, non sono l'unico tipo di vendita straordinaria possibile: accanto alle vendite di fine stagione sono anche disciplinate le vendite di liquidazione e le vendite promozionali.

Nella definizione di vendita straordinaria sono incluse tre tipologie di vendita:

1) Vendite di fine stagione (o saldi): sono le vendite che interessano i prodotti di moda o di carattere stagionale che sono soggetti a deprezzamento se restano invenduti.

2) Vendite di liquidazione: sono vendite che possono avvenire in qualunque periodo dell'anno al fine di cedere, in poco tempo, i propri prodotti ma solamente se sussistono le seguenti condizioni: cessione dell’azienda; cessazione dell’attività commerciale; trasformazione o rinnovo dei locali; trasferimento dell’azienda in altro locale. Le vendite di liquidazione, affinché possano essere svolte correttamente, devono prima essere comunicate al Comune di competenza, che verificherà se sussistono le sopra citate condizioni.

3) Vendite promozionali: non sono vincolate ad uno specifico periodo dell'anno e avvengono per un limitato periodo di tempo. Su queste ultime la legislazione è lacunosa: il Decreto Bersani si limita a dire che le vendite promozionali possono essere effettuate per una parte specifica dei prodotti venduti e per periodi di tempo limitati. Le Regioni, pertanto, dettano regole più precise per la disciplina delle promozioni con l’obiettivo di distinguerle dai saldi e ponendo eventualmente limiti allo svolgimento nei periodi antecedenti le vendite di fine stagione (tra i 15 e i 40 giorni). In accordo con le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese del commercio, alle Regioni spetta il ruolo decisionale sulle modalità di svolgimento, sul periodo e la durata delle vendite di liquidazione e dei saldi e, infine, sull'adeguata pubblicità di informazione dei consumatori.

Quando nascono i saldi in Italia?

E' nel periodo dell'Italia fascista, ricorda Confcommercio, che vengono promulgate le prime leggi sulle 'vendite straordinarie', comunemente chiamate saldi. In particolare risale al 2 giugno 1939 l'introduzione delle vendite di liquidazione e le vendite straordinarie.

Alcune norme nel tempo sono state mantenute, come ad esempio il cartellino sulla merce che deve indicare chiaramente il prezzo, senza essere modificato durante l'intero periodo dei saldi. A cambiare, invece, è la possibilità dei negozianti di scegliere liberamente il periodo in cui effettuare le vendite straordinarie. Le leggi odierne, infatti, regolamentano il periodo dell'anno in cui devono essere svolti i saldi, sia in estate che in inverno. In quel tempo, uno dei principali fattori a scoraggiare i commercianti era la trafila burocratica indispensabile per aderire alle vendite straordinarie. Era necessario, infatti, presentare una domanda e attendere che fosse approvata da una parte della corporazione locale, ovvero dalle associazioni controllate dal governo intorno a cui ruotava il piano economico del fascismo.

La fine del regime fascista nel 1944 comportò, nelle zone in cui l'Italia era stata liberata, l'abolizione delle sopra citate corporazioni. I poteri che finora avevano detenuto, furono trasferiti integralmente alle camere di commercio, industria e agricoltura dei vari capoluoghi e agli uffici provinciali dell'industria e del commercio. In realtà non è tutto, poiché venne emanato un ulteriore decreto legislativo in grado di rimettere ordine e organizzazione sul tema saldi.

Dalle prime leggi del 1939 alla riforma del 2001

Si dovrà attendere il luglio del 1979 per avere il primo disegno di legge nazionale sulle vendite straordinarie: il n. 405 A.C. (= Atto Camera), presentato da alcuni deputati democristiani. Il primo firmatario fu Aristide Tesini, il quale nel discorso di presentazione, sosteneva che frequentemente le "vendite straordinarie o di liquidazione" contenevano pubblicità illusoria, poiché non veniva effettuato alcuno sconto. E' stata proprio questa una delle motivazioni per cui si rendeva necessario un intervento immediato. In aggiunta anche al fatto che, ormai, la legge del 1939 con la sua burocrazia ormai inadeguata, non veniva più rispettata.

La legge del 1980 ha determinato lo svolgimento dei saldi in massimo due diversi periodi dell'anno e la loro durata, che non poteva essere superiore alle quattro settimane. Si definiva anche l'esposizione della merce in saldo: doveva essere indicata chiaramente ed esibita in modo separato da quella non in saldo. Ulteriori misure (alcune in vigore ancora oggi) della legge: in caso di controlli, il venditore doveva dimostrare che gli sconti esposti erano stati rispettati; non doveva essere fatta pubblicità ingannevole; non vi erano limiti di acquisto dei capi in saldo; per avere lo sconto non erano obbligatori abbinamenti con altra merce.

Dopo la legge del 1980, ulteriori modifiche furono eseguite dieci anni dopo dalla legge 12 aprile 1991, n. 130. Uno degli emendamenti più importanti riguarda l'unificazione, in tutta Italia, dei periodi dei saldi. Se prima la decisione spettava alle camere di commercio, con la legge 1991 i saldi si sarebbero svolti negli stessi periodi, ovvero dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. Al di fuori di questi periodi erano concesse solamente le 'vendite promozionali' che, però, erano vietate nei 40 giorni precedenti ai saldi e per l'abbigliamento duranti i giorni dei saldi.

Sette anni dopo, nel 1998, hanno fatto seguito alla legge del 1991 ulteriori modifiche sulle date delle vendite straordinarie. Fu stabilito, infatti, che fossero le singole regioni a deliberare la data di inizio saldi. Un potere che venne rafforzato nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione Italiana, in cui le regioni hanno acquisito sempre più poteri decisionali, iniziando a disporre quasi del tutto in fatto di legislazione del commercio. Resta, ad oggi, alle Regioni la facoltà di stabilire una specifica disciplina in materia di vendite straordinarie, comportando vincoli e divieti diversi da regione a regione.

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Economia

Andrea Biavardi è il nuovo direttore di ‘Oggi’

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Il giornalista assumerà l'incarico dal prossimo 9 luglio. Urbano Cairo: "A lui i migliori auguri di buon lavoro".

Andrea Biavardi  - Fotogramma /Ipa

Andrea Biavardi è il nuovo direttore di 'Oggi'. Lo comunica in una nota Rcs MediaGroup, che specifica che il giornalista assumerà l'incarico a decorrere dal 9 luglio.

Biavardi, che aveva già lavorato al settimanale Oggi durante la direzione di Paolo Occhipinti, e che in precedenza è stato direttore, tra gli altri, de La Nazione e Il Giorno, è in Cairo Editore dal 2002. "Ad Andrea Biavardi vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante direzione" ha affermato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup.

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